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Per la Corte d'Appello di Torino la pronuncia non definitiva non comporta la revoca giudiziale, mentre rileva la conferma del mandato da parte dell'assemblea
Tuttavia, l'amministratrice evidenziava di aver informato prontamente i condomini della sentenza di condanna e di essere stata comunque confermata nel suo incarico dall'assemblea condominiale.
Il Tribunale, dichiarando improcedibile il ricorso, evidenziava come la pronuncia penale non era passato in giudicato e non ricorreva, pertanto, una delle ipotesi di decadenza immediata per il venir meno dei requisiti soggettivi dell'amministratore.
Inoltre, l'assemblea neppure si era ritualmente pronunciata in merito alla revoca dell'amministratrice, questione mai posta all'ordine del giorno, anzi, i condomini stessi avevano espressa la propria fiducia nei confronti dell'amministratrice confermandole l'incarico.
Tale norma, spiega il giudice, tipizza altres le ipotesi di revoca giudiziale dell'amministratore e, nel caso di specie, le condotte addebitate alla donna non costituiscono "grave irregolarit" in tal senso, n ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1131 c.c. o stato omesso il conto della gestione.
Prima di procedere giudizialmente sarebbe dunque stato necessario convocare l'assemblea affinch questa si pronunciasse sulla revoca dell'amministratore, circostanza che nel caso di specie non avvenuta: anzi, senza alcun cenno all'eventuale revoca dell'amministratrice, l'assemblea si limitata a rinnovarla nella carica in corso e la nuova nomina o la conferma, spiega la Corte, non possono equipararsi a una mancata revoca, trattandosi di ipotesi del tutto diverse tra loro.
Correttamente, conclude la Corte d'Appello, il Tribunale ha rilevato l'improcedibilit dell'istanza di revoca giudiziale.
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